Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' promuovere avanti ai commissari regionali, alla sezione speciale della Corte di appello ed alla Corte di cassazione ogni azione e ricorso a difesa dei diritti delle popolazioni anche in contraddizione col Comune o con l'associazione agraria, sempre che non siasi verificata la decadenza di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Testo vigente dal 18 agosto 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;1078~art10 · fonte del testo