[1]I reclami pendenti avanti le Corti di appello, anche in linea di rinvio, all'entrata in vigore della presente legge, i quali non siano passati in decisione, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione speciale della Corte di appello di Roma.

[2]Il presidente di questa, su richiesta della parte diligente, destinera' l'udienza di comparizione e la cancelleria notifichera' d'ufficio tale provvedimento alle parti per mezzo del servizio postale.

[3]Se la richiesta, di cui al precedente comma, non sara' fatta da alcuna delle parti dentro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i reclami pendenti cadranno in perenzione.

[4]Le cause pendenti innanzi le altre sezioni della Corte di appello di Roma saranno assegnate d'ufficio alla sezione speciale.

Testo vigente dal 18 agosto 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;1078~art11 · fonte del testo