I giudizi per le controversie indicate nell'art. 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano pendenti davanti le Commissioni centrali, possono essere riassunti davanti la Corte suprema di cassazione a cura della parte piu' diligente con ricorso, diretto alla Corte, sottoscritto a norma dell'art. 365 del Codice di procedura civile e notificato all'altra parte, che deve contenere:

  • 1)l'indicazione delle parti;
  • 2)l'indicazione della decisione impugnata;
  • 3)il richiamo del ricorso alla Commissione centrale. Il ricorso riassuntivo deve essere depositato nella cancelleria della Corte suprema di cassazione, a pena d'improcedibilita', nel termine di venti giorni dalla notificazione, insieme alla, procura speciale, se questa e' conferita con atto separato, e alla richiesta di trasmissione di cui al comma successivo. Su richiesta della parte, la segreteria della Commissione centrale trasmette la decisione impugnata, il ricorso contro la medesima e gli atti del procedimento alla cancelleria della Corte suprema di cassazione. Tale richiesta e' restituita dalla segreteria al richiedente munita di visto per essere depositata insieme al ricorso riassuntivo. Se la riassunzione del giudizio davanti la Corte suprema di cassazione non avviene entro il termine di set mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il procedimento davanti la Commissione centrale si estingue.

Testo vigente dal 2 maggio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-09;161~art3 · fonte del testo