Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati nel seguente articolo, un decreto avente valore di legge ordinaria, per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini.

Testo in vigore dal 1 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;116~art1 · fonte del testo