Provvedimento abrogato dal d.l 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1969 al 22 dicembre 2008. 121 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il Governo e' altresi' autorizzato ad emanare, entro il periodo della terza tappa e comunque non oltre il 31 dicembre 1969, con decreto avente forza di legge ordinaria, le norme per dare applicazione alla decisione 21 dicembre 1965 della commissione della Comunita' economica europea concernente la nuova aliquota del diritto per traffico di perfezionamento da percepire alla esportazione, verso altri Stati membri, delle merci nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti di Paesi terzi che non sono stati assoggettati ai dazi doganali, alle tasse di effetto equivalente ed ai prelievi, ovvero che hanno beneficiato della restituzione totale o parziale di tali dazi, tasse e prelievi. Con tale decreto sara' stabilito il periodo di efficacia conformemente a quanto previsto nella citata decisione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-10-13;740~art2 · fonte del testo