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Il Governo e' altresi' autorizzato ad emanare, entro il periodo della terza tappa e comunque non oltre il 31 dicembre 1969, con decreto avente forza di legge ordinaria, le norme per dare applicazione alla decisione 21 dicembre 1965 della commissione della Comunita' economica europea concernente la nuova aliquota del diritto per traffico di perfezionamento da percepire alla esportazione, verso altri Stati membri, delle merci nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti di Paesi terzi che non sono stati assoggettati ai dazi doganali, alle tasse di effetto equivalente ed ai prelievi, ovvero che hanno beneficiato della restituzione totale o parziale di tali dazi, tasse e prelievi. Con tale decreto sara' stabilito il periodo di efficacia conformemente a quanto previsto nella citata decisione.
Testo in vigore dal 5 novembre 1969 al 22 dicembre 2008
