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Il Governo emanera' le norme nelle materie previste dalla presente legge, sentita una commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati. La commissione di cui al precedente comma e' abilitata altresi' ad esprimere il proprio parere, a maggioranza dei suoi componenti, sull'opportunita' dell'esercizio della delega per l'esecuzione di singole misure a norma dell'articolo 1.

Testo in vigore dal 5 novembre 1969 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1969-10-13;740~art3 · fonte del testo