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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad apportare al Codice civile altre modificazioni ed aggiunte, oltre quelle indicate nell'art. 1, n. 1, della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, conservando immutati i fondamentali principi degli istituti.
[2]E' autorizzato altresi' a coordinarne le disposizioni con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi incorporandole, ove occorra, nel Codice ed occorrendo, modificandole sempre a scopo di coordinamento.
[3]Potranno pubblicarsi separatamente libri o titoli del Codice civile emendato.
[4]Ai fini dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, per la Camera dei deputati sara' nominata una Commissione composta di 18 deputati scelti dal presidente.
[5]A questa Commissione, come a quella gia' eletta dal Senato agli stessi fini, si applicano le norme dell'art. 2 della presente legge.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1925.
[8]VITTORIO EMANUELE.
[9]Rocco.
[10]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1925 al 22 dicembre 2008
