[1]Nulla e' innovato alla delegazione contenuta nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, anche per le norme relative al matrimonio.
[2]La presente legge andra' in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 27 maggio 1929 - Anno VII
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini. - Rocco.
[7]Visto, il guardasigilli: Rocco.
Testo vigente dal 8 giugno 1929
