[1]Nulla e' innovato alla delegazione contenuta nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, anche per le norme relative al matrimonio.

[2]La presente legge andra' in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 27 maggio 1929 - Anno VII

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Mussolini. - Rocco.

[7]Visto, il guardasigilli: Rocco.

Testo vigente dal 8 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;847~art23 · fonte del testo