Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1953 al 22 dicembre 2008. 368 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: a) I magistrati, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari, i funzionari delle pubbliche Amministrazioni e dei Collegi amministrativi in genere, gli arbitri, i notai, gli avvocati, i procuratori legali, gli agenti di cambio, che non osservino gli obblighi ed i divieti stabiliti a loro carico dalle nuove norme sull'imposta di bollo e dall'annessa nuova tariffa, sono puniti con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 1.000;

tolto: b) chiunque rediga atti e scritti pei quali e' dovuta l'imposta sin dall'origine senza il pagamento della imposta o con pagamento di imposta insufficiente e' punito con la pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000 per ciascun atto. La stessa pena si applica a carico di coloro che facciano uso di atti e scritti non soggetti al bollo sin dall'origine e non esenti in modo assoluto senza aver pagato la relativa imposta. Per le trasgressioni relative alle cambiali ed agli altri effetti di commercio, nonche' agli atti e documenti soggetti a imposta di quietanza, la pena pecuniaria e' da 50 a 100 volte l'imposta non pagata col minimo di lire 300;

tolto: c) chiunque fuori delle ipotesi previste nelle precedenti lettere a) e b) non osservi obblighi, divieti o prescrizioni della legge e della annessa tariffa e' punito con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 5.000;

tolto: d) le pene stabilite dall'art. 466 del Codice penale si applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa e smercia, carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati;

tolto: e) nel caso in cui sia consentito il pagamento in modo virtuale si applicano: 1° per la omessa o tardiva denuncia una sopratassa uguale a sei decimi della imposta; 2° per la infedele denuncia una sopratassa uguale a sei quinti della imposta; 3° per il pagamento effettuato oltre il ventesimo giorno dalla scadenza una sopratassa pari al 12 per cento della imposta. Le stesse disposizioni si applicano, per le trasgressioni relative alle imposte che, in base alla tariffa, si corrispondino unicamente in modo virtuale. Le sopratasse, di cui ai numeri 1 e 3 della precedente lettera e), sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora il pagamento abbia luogo non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-12-27;3596~art3 · fonte del testo