Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1953 al 22 dicembre 2008. 311 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Ai fini delle semplificazioni previste dall'articolo precedente le nuove norme e le relative tariffe dovranno attuare i seguenti criteri:
tolto: 1) coordinamento del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, con le disposizioni emanate successivamente, con i nuovi codici, con le leggi riflettenti le cambiali e gli altri titoli di credito, e con la legge 7 gennaio 1929, n. 4;
tolto: 2) eliminazione di tutte le disposizioni non piu' rispondenti alle necessita' o alle limitate condizioni di vita della Nazione o di limitato rendimento tributario o di molestia per il contribuente;
tolto: 3) adeguamento della misura dei vigenti articoli di tariffa al mutato valore della moneta, con contemporanea riduzione degli stessi ad un numero limitato di voci e con elevazione di taluni limiti di esenzione;
tolto: 4) raggruppamento in un solo articolo di tariffa di atti affini e similari riducendo al minimo l'attuale discriminazione degli atti e scritti soggetti a bollo;
tolto: 5) semplificazione delle modalita' di accertamento e di pagamento dell'imposta e con eventuale sostituzione del pagamento a forfait alla redazione in carta bollata di determinati atti ricorrenti tra le stesse parti, in modo da conciliare le esigenze dei contribuenti con gli interessi erariali;
tolto: 6) stralcio delle disposizioni riguardanti le imposte indicate nell'art. 5 della presente legge, le quali per'altro rimaranno in vigore nella misura e con le norme di accertamento e di applicazione previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore della legge tributaria sulla pubblicita' prevista dal detto articolo 5;
tolto: 7) soppressione o limitazione nel tempo delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta, salvo casi speciali determinati nella tabella B allegata alla legge;
tolto: 8) variazione della misura dell'aggio da corrispondere ai distributori secondari, graduandola all'importo dei valori bollati venduti nel corso di ciascun anno;
tolto: 9) semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti le sanzioni relative alle trasgressioni alle nuove norme in conformita' ai criteri indicati nell'articolo seguente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1952-12-27;3596~art2 · fonte del testo