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Il Governo e' altresi' autorizzato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge nuove norme tributarie sulla pubblicita', con allegata tariffa, disciplinando l'imposizione delle varie forme di pubblicita' in relazione ai progressi tecnici verificatesi in tale settore e alle diverse esigenze dei singoli mezzi con i quali e' attuata la pubblicita' ed in particolare degli avvisi al pubblico, delle inserzioni su giornali e periodici, delle proiezioni cinematografiche e luminose e delle trasmissioni radiofoniche. Le norme e la tariffa anzidette dovranno in ogni caso tener presenti le esigenze della espansione commerciale attraverso l'attivita' pubblicitaria, adeguando nel miglior modo possibile il tributo alla crescente sfera di tale attivita' e al mutato valore della moneta, assicurando nel contempo la semplicita' e la comodita' nel pagamento e nell'accertamento dell'imposta. Per l'applicazione delle sanzioni relative alle trasgressioni delle nuove norme saranno osservati i criteri di cui all'articolo seguente.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1953 al 22 dicembre 2008

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