Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1953 al 22 dicembre 2008. 234 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: a) Chiunque affigga od esponga al pubblico avvisi, manifesti od altri mezzi pubblicitari per i quali e' prescritto il pagamento della imposta con marche, punzone od altri contrassegni senza il pagamento dell'imposta medesima o con pagamento di imposta insufficiente, e' punito con una pena pecuniaria da quattro a dieci volte l'imposta dovuta col minimo di lire 500 per ogni avviso, manifesto od altro singolo mezzo pubblicitario;
tolto: b) chiunque fuori delle ipotesi previste nella lettera precedente non osservi obblighi, divieti e prescrizioni della presente legge e dell'annessa tariffa e' punito, per ciascuna infrazione, con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 5.000;
tolto: c) nei casi in cui sia prescritto o consentito il pagamento in modo virtuale si applicano:
tolto: 1) per la omessa o tardiva denuncia una sopratassa eguale a sei decimi dell'imposta;
tolto: 2) per la infedele denunzia una sopratassa eguale a sei quinti della imposta;
tolto: 3) per il pagamento effettuato oltre il ventesimo giorno dalla scadenza una sopratassa pari al 12 per cento dell'imposta. Le sopratasse di cui ai numeri 1) e 3) della presente lettera c), eccettuate quelle per infedele denunzia, sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora il pagamento abbia luogo non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito;
tolto: d) le pene stabilite dall'articolo 400 del Codice penale si applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa o smercia valori bollati o contrassegni di bollo precedentemente usati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-12-27;3596~art6 · fonte del testo