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- a)Chiunque affigga od esponga al pubblico avvisi, manifesti od altri mezzi pubblicitari per i quali e' prescritto il pagamento della imposta con marche, punzone od altri contrassegni senza il pagamento dell'imposta medesima o con pagamento di imposta insufficiente, e' punito con una pena pecuniaria da quattro a dieci volte l'imposta dovuta col minimo di lire 500 per ogni avviso, manifesto od altro singolo mezzo pubblicitario;
- b)chiunque fuori delle ipotesi previste nella lettera precedente non osservi obblighi, divieti e prescrizioni della presente legge e dell'annessa tariffa e' punito, per ciascuna infrazione, con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 5.000;
- c)nei casi in cui sia prescritto o consentito il pagamento in modo virtuale si applicano:
- 1)per la omessa o tardiva denuncia una sopratassa eguale a sei decimi dell'imposta;
- 2)per la infedele denunzia una sopratassa eguale a sei quinti della imposta;
- 3)per il pagamento effettuato oltre il ventesimo giorno dalla scadenza una sopratassa pari al 12 per cento dell'imposta. Le sopratasse di cui ai numeri 1) e 3) della presente lettera c), eccettuate quelle per infedele denunzia, sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora il pagamento abbia luogo non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito;
- d)le pene stabilite dall'articolo 400 del Codice penale si applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa o smercia valori bollati o contrassegni di bollo precedentemente usati.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1953 al 22 dicembre 2008
