Delega al Governo in materia di federalismo fiscale

Art. 16 — Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione

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I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)definizione delle modalita' in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato;
  • b)confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni;
  • c)considerazione delle specifiche realta' territoriali, con particolare riguardo alla realta' socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimita' al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;
  • d)individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarieta' sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;
  • e)definizione delle modalita' per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L'entita' delle risorse e' determinata dai medesimi provvedimenti.

Testo in vigore dal 6 maggio 2009 al 18 giugno 2011

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 71/2012

    Questione infondata
    28 marzo 2012

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in particolare dell'art. 8 del medesimo decreto, proposta dalla Regione siciliana, in riferimento a…

    Art. 16 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale · Art. 8 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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