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Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1968, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici e delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e per il riassetto del trattamento economico dei dipendenti statali in attivita' di servizio ed in quiescenza, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi stabiliti dai successivi articoli da 11 a 18. La carriera diplomatica continua ed essere regolata dall'ordinamento speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, salvo le eventuali norme di coordinamento con le disposizioni da emanarsi in virtu' del precedente comma.
Testo in vigore dal 30 marzo 1968 al 10 novembre 1970
