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Il trattamento economico delle categorie sottoindicate sara' riveduto in modo da apportarvi gli adeguamenti eventualmente necessari, anche per quanto riguarda la disciplina e la misura, in relazione a quanto previsto dalla presente legge per il trattamento economico delle categorie o qualifiche prese a riferimento ai fini della determinazione dell'attuale trattamento:

  • a)ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entita' e durata delle prestazioni;
  • b)assuntori ferroviari di cui agli articoli 1 e 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni;
  • c)ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari;
  • d)personale aggregato delle carceri;
  • e)incaricati marittimi e delegati di spiaggia;
  • f)personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Testo in vigore dal 30 marzo 1968 al 10 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art18 · fonte su Normattiva