Il trattamento economico di attivita', ivi compresa la determinazione delle classi di stipendio e gli scatti di anzianita', la determinazione dello stato giuridico per la parte non prevista dalla presente legge e non demandata ai regolamenti organici degli enti, nonche' la determinazione delle modalita' di elezione delle commissioni del personale entro i limiti stabiliti dalla presente legge, sono regolati per la generalita' dei dipendenti degli enti mediante decreto del Presidente della Repubblica emesso a seguito delle ipotesi di accordo sindacale di cui al successivo articolo 28. Il trattamento economico e' determinato nei limiti di cui al precedente articolo 20 e deve ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti degli enti sia assicurata parita' di trattamento economico e parita' di qualifica indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici. Al personale contemplato dalla presente legge non possono essere attribuiti trattamenti economici accessori ovvero trattamenti integrativi relativi a singoli enti o di categorie di enti all'infuori delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale nella misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato. Gli accordi sindacali prevederanno la misura percentuale della partecipazione degli appartenenti al ruolo professionale, per l'attivita' da essi svolta, alle competenze e agli onorari giudizialmente liquidati a favore dell'ente. Gli accordi di cui alla presente legge si rinnovano ogni tre anni.

Testo vigente dal 2 aprile 1975

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 26, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 3102/2026

    12 febbraio 2026
    • ENTI PUBBLICI
    • PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI

    L'art. 13 della l. n. 70 del 1975, di riordino degli enti pubblici del c.d. parastato e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina della base di calcolo dell'indennità di anzianità, facente riferimento allo stipendio complessivo annuo - rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. - non derogabile, neanche in senso più favorevole ai dipendenti, dai regolamenti interni degli enti e dall'autonomia individuale o collettiva, e non modificata da leggi successive, con la conseguenza che, in detto stipendio complessivo, non sono computabili voci retributive diverse dallo stipendio tabellare o da componenti retributive similari, dovendosi perciò escludere le quote per onorari e compensi professionali spettanti ai funzionari del ruolo professionale-ramo legale, trattandosi di attribuzioni aventi carattere non fisso ma accessorio e variabile, in conformità a Corte cost. n. 73 del 2024, con cui si è affermata la legittimità costituzionale dell'art. 13.

    Art. 26 · Art. 2120 c.c. · Art. 13 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente · Art. 38 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 305/1990

    Questione inammissibile
    19 giugno 1990

    Del tutto conforme alle ordinanze nn. 217/1990 e 218/1990.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 13 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente · Art. 26 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 217/1990

    Questione inammissibile
    19 aprile 1990

    Secondo l'indirizzo giurisdizionale consolidatosi in ordine ad analoghe questioni relative al mancato computo dell'indennità integrativa speciale, nella indennità di buonuscita - già riconosciute inammissibili e, successivamente, manifestamente inammissibili - va ribadito che rientra nella esclusiva competenza del legislatore determinare, in relazione alla struttura complessiva della retribuzione e dei trattamenti di fine rapporto e pensionistici - nell'ambito di ciascun sistema retributivo e previdenziale - la misura dei vari tipi d'indennità dovute al dipendente al termine del rapporto di lavoro. Non è quindi comparabile, a detto fine, la posizione dei dipendenti degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, con quella dei dipendenti privati, ne' con quella dei dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L. - appartenendo essi a sistemi differenziati - dovendosi comunque reiterare al legislatore, cui compete l'attuazione della progressiva omogeneizzazione dei trattamenti, il pressante invito in tal senso già formulato nell'ord. n. 143 del 1990. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, 2 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, conv. nella legge 7 luglio 1980, n. 299, 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - S. n. 220/1988; O. nn. 419/1989, 641/1988, 869/1988, 1070/1988 e 1072/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 13 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente · Art. 26 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art26 · fonte su Normattiva