Contemporaneamente alle norme di cui al precedente articolo 16, il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, anche con separati decreti, norme aventi il valore di legge ordinaria per stabilire:

  • a)il trattamento economico dei funzionari direttivi aventi qualifiche di direttore generale o equiparata e superiore, che, mediante la realizzazione dello stipendio onnicomprensivo, attui il principio della chiarezza retributiva; sara' previsto tra l'altro il divieto di percepire indennita', proventi e compensi spettanti ai predetti funzionari a qualsiasi titolo in connessione con la loro carica, salvo che abbiano carattere di generalita' per tutti gli impiegati civili dello Stato; l'importo delle indennita', proventi e compensi dei quali e' vietata la percezione sara' versato in conto entrate al Tesoro;
  • b)il trattamento economico dei funzionari preposti agli altri livelli dirigenziali inferiori (ispettori generali, capi divisione) sara' ispirato al principio della chiarezza retributiva e sara' costituito da due voci: la prima costituita dallo stipendio base, che sara' determinato in relazione e secondo l'importanza delle funzioni, senza alcun riferimento ai rapporti interni indicati nel successivo articolo 16-ter; la seconda, da una indennita' di funzione connessa all'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali sostitutiva di tutte le indennita', proventi e compensi, spettanti ai predetti funzionari a qualsiasi titolo in connessione alla loro carica, salvo che abbiano carattere di generalita' per tutti gli impiegati civili dello Stato. L'importo dell'indennita', dei proventi e dei compensi, dei quali e' vietata la percezione, dovra' essere versato in conto entrate del Tesoro. Il nuovo trattamento economico per il personale di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma avra' attuazione graduale a decorrere dal 1 gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1972, e comunque non prima del conferimento della funzione dirigenziale. Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento definitivo, sara' disposta, sulla base del trattamento stesso, la riliquidazione del personale gia' in quiescenza effettuando le relative operazioni non oltre il 31 dicembre 1973. 5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 17 luglio 1975 n. 219 (in G.U. 1a s.s. 23/07/1975 n. 195) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 16 bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 (come modificato dalla legge 1970, n. 775) e 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nella parte in cui, con le decorrenze ivi indicate, non estendono ai professori universitari di ruolo aventi diritto all'ultima classe di stipendio (di cui al parametro 825) il trattamento retributivo stabilito per la qualifica A ed ex parametro 825."

Testo vigente dal 24 luglio 1975

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 219/1975

    Ha colpito questo articolo
    17 luglio 1975

    Con la costante attribuzione, per più decenni, ai docenti delle Università ed ai direttivi dello Stato di una identica potenzialità di sviluppo di carriera, cui era connaturato, per i primi, lo sbocco verso il medesimo tetto retributivo stabilito per i secondi (cfr. d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, legge 18 marzo 1958, n. 311, legge 22 gennaio 1962, n. 16, e successive) il legislatore ha espresso un giudizio di valore, in termini di equivalenza, fra le due categorie, pur strutturalmente diverse, dei docenti e dei dirigenti, che non poteva non porsi come limite alla sua discrezionalità. Nel senso che, ferma restando la libertà del legislatore di distinguere le retribuzioni dei professori e degli alti funzionari statali, di valutarne separatamente l'adeguatezza, come pure di ristrutturarne, all'interno, la progressione di carriera, non poteva tale discrezionalità spingersi fino ad impedire lo sviluppo dell'una al massimo retributivo stabilito per l'altra. Pertanto gli artt. 16 bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 (delega al Governo per il riordinamento delle Amministrazioni dello Stato), come modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, e 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (disciplina delle funzioni dirigenziali), vanno dichiarati illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui, con le decorrenze ivi indicate, non estendono ai professori universitari di ruolo aventi diritto all'ultima classe di stipendio (di cui al parametro 825), il trattamento retributivo stabilito per la qualifica A ed ex parametro 825.

    Art. 16-bis Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 136/1988

    Questione infondata
    2 febbraio 1988

    Una volta escluso che l'attribuzione di qualifiche dirigenziali possa essere riconosciuta - analogamente ad altre categorie di dipendenti pubblici - anche ai presidi, non puo`, conseguentemente, ipotizzarsi l'estensione agli stessi, in via additiva, del trattamento economico corrispondente a dette qualifiche. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 16 bis della l. 18 marzo 1968, n. 249, modificato dalla l. 28 ottobre 1970, n. 775, e 47 d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - S. n. 228/1976.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 16-bis Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art16bis · fonte su Normattiva