Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, relativi a cessazioni dal servizio verificatesi anteriormente al 1 marzo 1968 sono riliquidati d'ufficio con effetto dalla data medesima, dalle amministrazioni competenti con decreto ministeriale soggetto al controllo della Corte dei conti. Il decreto di riliquidazione delle pensioni, all'atto dell'inoltro agli organi di controllo, e' comunicato con ruolo provvisorio di variazione alla direzione provinciale del tesoro per la disposizione del pagamento della nuova pensione, salvo conguaglio per eventuali rettifiche.

Testo vigente dal 30 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art31 · fonte su Normattiva