Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate - escluse quelle di cui al successivo articolo 9 - e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per l'emigrazione, relativi a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851 e 16 febbraio 1974, n. 57, sono maggiorate in ragione del 9 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1976 e di un ulteriore 9 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1977. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti percentuali di cui al precedente comma si considera la pensione annua lorda in godimento alle singole date da cui hanno avuto effetto le disposizioni di legge istitutive dell'assegno perequativo e degli altri assegni similari ivi indicati. Per i personali che fruiscono della quota pensionabile delle indennita' mensili d'istituto e penitenziaria di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, le maggiorazioni percentuali previste dal presente articolo sono calcolate sul 90 per cento della pensione o assegno in godimento. Ai titolari delle pensioni e assegni indicati nel presente articolo e' concessa, a decorrere dal 1° gennaio 1978, un'integrazione mensile di L. 18.000 per le pensioni dirette e di L. 9.000 per le pensioni di riversibilita'. Alla corresponsione dei benefici previsti dal presente articolo provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie. I benefici di cui ai precedenti commi spettano, nelle stesse percentuali e misure, anche alle categorie di pensionati previste dagli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, secondo i criteri indicati negli articoli stessi.

Testo vigente dal 7 maggio 1976

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 92/1987

    Questione infondata
    31 marzo 1987

    Non e` arbitraria, bensi` espressione della discrezionalita` legislativa in materia, la distinzione posta, ai fini del trattamento di quiescenza, tra dipendenti cessati dal servizio anteriormente alla concessione dell'assegno perequativo pensionabile e di altri assegni consimili, e dipendenti cessati posteriormente a detta concessione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 8 e 12 legge 29 aprile 1976, n. 177). - S. n. 156/1980. - S. n. 349/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 8 Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 156/1980

    Questione infondata
    15 dicembre 1980

    Non viola il principio di eguaglianza la norma che, in sede di perequazione tra pensioni e retribuzioni, tratti differentemente coloro che siano stati collocati a riposo in tempi diversi, in quanto rientra nella discrezionalita` del legislatore adottare opportuni criteri di gradualita` nell'apportare miglioramenti al trattamento di quiescenza. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 8 della L. 29 aprile 1976 n. 177, che ha accordato miglioramenti alle pensioni dei dipendenti statali). - cfr. SS.n. 57/1973; n. 26/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 8 Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1976-04-29;177~art8 · fonte su Normattiva