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I dipendenti civili dello Stato hanno facolta' di rilasciare delega esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione di appartenenza e alla organizzazione sindacale interessata. Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalita' da concordare.
Testo in vigore dal 30 marzo 1968 al 24 maggio 2001
