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All'articolo 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni: la lettera d) del primo comma e' sostituita dalla seguente: "d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo e comunque non inferiore a tre dei componenti di cui alle lettere a), b) e c) da nominare, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Ministro. I rappresentanti predetti sono designati, su richiesta del Ministro, dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative che a tale scopo indicheranno ciascuna tre nominativi di dipendenti dell'amministrazione; alla scelta degli stessi, nell'ambito della terna, il Ministro procede previa consultazione della organizzazione sindacale che ha proposto la terna stessa"; il secondo comma e' sostituito dal seguente: "I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi membri siano in numero inferiore ad otto, il consiglio di amministrazione e' integrato con gli impiegati delle carriere direttive di qualifica piu' elevata, aventi maggiore anzianita' di qualifica"; l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: "Qualora la situazione dei ruoli, dei personali dipendenti non consenta la costituzione del consiglio di amministrazione secondo le norme del primo comma, questo e' composto dagli otto impiegati delle carriere direttive di qualifica piu' elevata, comunque in servizio presso l'amministrazione interessata, aventi maggiore anzianita' di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma" l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale anche per quanto riguarda quello ausiliario e quello operaio". Alla ricostituzione dei consigli di amministrazione secondo le norme del presente articolo si provvedera' entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nulla e' innovato per quanto concerne i consigli di amministrazione delle amministrazioni e aziende autonome dello Stato, che restano disciplinati dai rispettivi ordinamenti.

Testo in vigore dal 30 marzo 1968 al 10 novembre 1970

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