Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto

Art. 5 — Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio

Fuori dei casi preveduti dagli articoli 3 e 4, il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto:

  • 1)nella misura noni superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati preveduti dalle seguenti leggi: sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sulle dogane, salvo quanto e' stabilito nel n. 2) del presente articolo per i tabacchi, sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;
  • 2)nella misura non superiore a lire due milioni e duecentocinquantamila, per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati preveduti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
  • 3)nella misura non superiore alla meta' per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, qualora risulti la insolvibilita' del condannato, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o tributo evaso nei termini indicati nell'articolo 9 della presente legge. L'indulto e' esteso alle pene per i reati preveduti dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando siano connessi a quelli indicati nei numeri 1) e 2) del comma precedente e nei limiti in essi stabiliti.

Testo vigente dal 10 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-10;459~art5 · fonte del testo