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A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' richiesta alcuna certificazione o dichiarazione sostitutiva per i provvedimenti, gli atti od i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi lire 50 milioni.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1994 al 28 settembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-01-17;47~art5 · fonte su Normattiva