Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1956 al 22 dicembre 2008. 196 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La revisione di cui all'art. 1 sara' condotta con i seguenti criteri direttivi:
tolto: 1) ridurre al minimo indispensabile gli atti e certificati da esibirsi dall'interessato, eliminando in particolare l'obbligo della documentazione per quelle circostanze, elementi di fatto o requisiti obbiettivi che debbano essere controllati di ufficio o possano essere di rettamente accertati dall'Amministrazione competente o siano gia' a sua legale conoscenza per precedenti documentazioni acquisite riflettenti la stessa persona;
tolto: 2) sostituire, nei congrui casi, all'obbligo della presentazione di separati atti e certificati, l'esibizione per la relativa trascrizione o annotazione all'Ufficio competente di un documento di identita' personale o di altro documento che contenga e attesti i dati e requisiti richiesti;
tolto: 3) consentire, nei congrui casi, la produzione anche di copie fotografiche, autenticate da pubblico ufficiale, in luogo degli atti e certificati originali, stabilendo particolari agevolazioni per le autenticazioni;
tolto: 4) eliminare in via di massima la legalizzazione delle firme, sostituendo ad essa eventualmente un sistema di diretto controllo della autenticita' formale del documento esibito;
tolto: 5) supplire o completare, ove occorra, la documentazione con una dichiarazione dell'interessato, da rilasciarsi al pubblico funzionario sotto la personale responsabilita' del dichiarante e con le garanzie necessarie a tutela della pubblica fede.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-07-25;823~art2 · fonte del testo