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La revisione di cui all'art. 1 sara' condotta con i seguenti criteri direttivi:

  • 1)ridurre al minimo indispensabile gli atti e certificati da esibirsi dall'interessato, eliminando in particolare l'obbligo della documentazione per quelle circostanze, elementi di fatto o requisiti obbiettivi che debbano essere controllati di ufficio o possano essere di rettamente accertati dall'Amministrazione competente o siano gia' a sua legale conoscenza per precedenti documentazioni acquisite riflettenti la stessa persona;
  • 2)sostituire, nei congrui casi, all'obbligo della presentazione di separati atti e certificati, l'esibizione per la relativa trascrizione o annotazione all'Ufficio competente di un documento di identita' personale o di altro documento che contenga e attesti i dati e requisiti richiesti;
  • 3)consentire, nei congrui casi, la produzione anche di copie fotografiche, autenticate da pubblico ufficiale, in luogo degli atti e certificati originali, stabilendo particolari agevolazioni per le autenticazioni;
  • 4)eliminare in via di massima la legalizzazione delle firme, sostituendo ad essa eventualmente un sistema di diretto controllo della autenticita' formale del documento esibito;
  • 5)supplire o completare, ove occorra, la documentazione con una dichiarazione dell'interessato, da rilasciarsi al pubblico funzionario sotto la personale responsabilita' del dichiarante e con le garanzie necessarie a tutela della pubblica fede.

Testo in vigore dal 7 agosto 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-25;823~art2 · fonte del testo