Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1965 al 23 giugno 1976. Leggi il testo vigente →
Le somme risultanti dal pagamento delle rate di ammortamento dovute dagli assegnatari della riforma fondiaria a norma dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, nonche' quelle dovute dagli assegnatari di terreni in applicazione della legge 31 marzo 1955, n. 240, sono utilizzate in parte per la concessione di anticipazioni a favore di coltivatori diretti singoli od associati per fronteggiare spese di conduzione ed in parte per la formazione di apposita riserva a fronte delle garanzie fidejussorie prestate. Al penultimo comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per debito degli assegnatari verso gli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria deve intendersi l'ammontare complessivo delle annualita' di ammortamento previsto nel contratto di assegnazione.
Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 23 giugno 1976
