Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1976 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 30 aprile 1976, n. 386.
Abrogato dal 23 giugno 1976
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1976 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 30 aprile 1976, n. 386.
Abrogato dal 23 giugno 1976
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1965 al 23 giugno 1976. 117 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le somme risultanti dal pagamento delle rate di ammortamento dovute dagli assegnatari della riforma fondiaria a norma dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, nonche' quelle dovute dagli assegnatari di terreni in applicazione della legge 31 marzo 1955, n. 240, sono utilizzate in parte per la concessione di anticipazioni a favore di coltivatori diretti singoli od associati per fronteggiare spese di conduzione ed in parte per la formazione di apposita riserva a fronte delle garanzie fidejussorie prestate. Al penultimo comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per debito degli assegnatari verso gli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria deve intendersi l'ammontare complessivo delle annualita' di ammortamento previsto nel contratto di assegnazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1976, N. 386
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-07-14;901~art7 · fonte del testo