Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
Art. 6 — Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Testo vigente dal 2 aprile 2003
