Art. 89 — Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome
Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Testo vigente dal 28 dicembre 2016
