Art. 13 — Modifica all'articolo 340 del codice di procedura penale
Il comma 4 dell'articolo 340 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto".
Testo vigente dal 28 giugno 1999
