La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui agli articoli 666 e 686 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire cinquantamila e non superiori a lire cinque milioni graduate in relazione alla gravita' degli illeciti;
  • b)trasformare in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 705 del codice penale, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, graduata in relazione alla gravita' dell'illecito e all'eventuale reiterazione della condotta;
  • c)trasformare in illeciti amministrativi i reati di cui agli articoli 345, 350, 352, 465, 466, 498, 527, secondo comma, 654, 663, 663-bis, 664, 675, 676, limitatamente alle ipotesi di cui al primo comma, 677, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, 688, primo comma, 692, primo comma, 724 e 725 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire centomila e non superiori a lire due milioni graduate in relazione alla gravita' degli illeciti;
  • d)trasformare in illeciti amministrativi, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire duecentomila e non superiori a lire cinque milioni, i reati previsti:
  • 1)dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1897, n. 378;
  • 2)dagli articoli 15, 23 e 24 del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna, approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 404;
  • 3)dall'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;
  • 4)dall'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740;
  • 5)dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959;
  • 6)dall'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148;
  • 7)dall'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475;
  • 8)dagli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
  • 9)dall'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495;
  • 10)dall'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
  • 11)dall'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in quanto riferibili a disposizioni non abrogate;
  • 12)dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  • 13)dagli articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155;
  • 14)dall'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
  • 15)dall'articolo 76 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;
  • 16)dall'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239;
  • 17)dall'articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653;
  • 18)dall'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260;
  • 19)dall'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
  • 20)dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;
  • 21)dagli articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
  • 22)dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
  • 23)dall'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138;
  • 24)dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326;
  • 25)dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in quanto riferibili a disposizioni non abrogate;
  • 26)dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161;
  • 27)dall'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;
  • 28)dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
  • 29)dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
  • 30)dall'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;
  • 31)dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
  • 32)dall'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7;
  • 33)dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
  • e)trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire duecentomila;
  • f)trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dagli articoli 6 e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinque milioni;
  • g)prevedere nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) eventuali sanzioni amministrative accessorie.

Testo vigente dal 28 giugno 1999

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 91/2010

    Questione inammissibile
    5 marzo 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e degli artt. 1 e 7, comma 1, lettera c ), della legge 25 giugno 1999, n. 205, in relazione all'art. 726 cod. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono l'eliminazione o la trasformazione in illecito amministrativo degli atti contrari alla pubblica decenza, limitatamente all'ipotesi di condotta tenuta per colpa. Il rimettente ha precluso alla Corte qualunque verifica di rilevanza del quesito proposto, omettendo di descrivere la fattispecie concreta ed esprimendo valutazioni contraddittorie sul fatto contestato nel giudizio a quo . Inoltre, il petitum formulato è oscuro o, comunque, segnato dalla prospettazione di soluzioni alternative per il superamento del denunciato vizio di legittimità.

    Art. 726 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 228/2005

    Questione infondata
    8 giugno 2005

    È manifestamente inammissibile, per il difetto di motivazione sulla rilevanza e la difformità tra la parte motiva e il dispositivo dell’ordinanza di rimessione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e degli artt. 1 e 7, comma 1, lettera c), della legge 25 giugno 1999, n. 205, in relazione all'art. 726 del codice penale, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione della contravvenzione descritta da tale norma (atti contrari alla pubblica decenza), limitatamente all'ipotesi di condotta colposa, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1999-06-25;205~art7 · fonte su Normattiva