Le norme delegate, di cui all'art. 1, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Testo vigente dal 27 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;198~art4 · fonte del testo