Il testo della lettera d) dell'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, e' sostituito dal seguente: "otto membri dei quali due in rappresentanza degli industriali minerari e due degli industriali delle cave; due in rappresentanza dei lavoratori minerari e due dei lavoratori delle cave, tutti designati dalle rispettive associazioni sindacali".

Testo vigente dal 27 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;198~art3 · fonte del testo