Il testo della lettera d) dell'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, e' sostituito dal seguente: "otto membri dei quali due in rappresentanza degli industriali minerari e due degli industriali delle cave; due in rappresentanza dei lavoratori minerari e due dei lavoratori delle cave, tutti designati dalle rispettive associazioni sindacali".
Testo vigente dal 27 marzo 1958
