Le norme delegate di cui all'articolo 1 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della marina mercantile, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Testo vigente dal 9 novembre 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-25;682~art3 · fonte su Normattiva