Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto
Art. 15 — Revoca dell'indulto
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Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta entro 5 anni dalla data della entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a mesi 6
Testo in vigore dal 4 giugno 1966 al 16 dicembre 2010
