Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto
Art. 4 — Esclusioni oggettive per i reati militari
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Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto non si applicano ai reati previsti dal libro secondo, titolo primo e titolo secondo capo quarto del Codice penale militare di pace e dal libro terzo, titolo secondo e dall'articolo 115 del Codice penale militare di guerra.
Testo in vigore dal 4 giugno 1966 al 16 dicembre 2010
