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Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalita' politiche, a causa ed in occasione di agitazioni e manifestazioni studentesche e sindacali:

  • a)reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;
  • b)reati preveduti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo -, 419 - limitatamente al reato di devastazione - e 423 del codice penale;
  • c)reati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66;
  • d)reati di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47;
  • e)delitto di cui all'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.

Testo in vigore dal 25 ottobre 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-10-24;1083~art1 · fonte del testo