Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 25 ottobre 1968 al 16 dicembre 2010. 115 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:
tolto: a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;
tolto: b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione e dalla recidiva;
tolto: c) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dal concorso di tre circostanze aggravanti - anche se queste determinano la pena in maniera autonoma - salvo nei casi di lesioni personali gravissime di cui al capoverso dell'articolo 583 del codice penale e di morte come conseguenza di altro delitto di cui agli articoli 586 e 588 del codice penale;
tolto: d) si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dall'eta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-10-24;1083~art2 · fonte del testo