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Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

  • a)si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;
  • b)non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione e dalla recidiva;
  • c)non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dal concorso di tre circostanze aggravanti - anche se queste determinano la pena in maniera autonoma - salvo nei casi di lesioni personali gravissime di cui al capoverso dell'articolo 583 del codice penale e di morte come conseguenza di altro delitto di cui agli articoli 586 e 588 del codice penale;
  • d)si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dall'eta'.

Testo in vigore dal 25 ottobre 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-10-24;1083~art2 · fonte del testo