Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 ottobre 1968 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una pena detentiva per delitti non colposi, complessivamente per oltre tre anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:
- a)delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;
- b)dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;
- c)delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie. Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto dei precedenti penali.
Testo in vigore dal 25 ottobre 1968 al 16 dicembre 2010
