Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale
Art. 4
Il Governo della Repubblica e' delegato a stabilire che le nuove disposizioni del codice di procedura penale entrino in vigore in un termine non superiore ad un anno dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 16 marzo 1987
