Il Governo della Repubblica e' delegato a disciplinare il processo a carico di imputati minorenni al momento della commissione del reato secondo i principi generali del nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturita' e dalle esigenze della sua educazione, nonche', in particolare, dall'attuazione dei seguenti criteri:

  • a)non operativita' della connessione tra procedimenti concernenti imputati minorenni al momento della commissione del fatto e procedimenti concernenti imputati maggiorenni; non operativita' della connessione tra procedimenti per reati commessi dallo stesso imputato, rispettivamente quando era minore e quando era maggiore degli anni diciotto;
  • b)non ammissibilita', nel processo penale, dell'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato; conseguente esclusione della efficacia vincolante della sentenza penale nel separato giudizio civile;
  • c)disciplina della esclusione della pubblicita' delle udienze penali dinanzi agli organi della magistratura minorile e divieto di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione della persona nei cui confronti sono svolte indagini, imputata o condannata;
  • d)obbligo del giudice di illustrare all'imputato minorenne il contenuto e le ragioni anche etico-sociali della sentenza;
  • e)dovere del giudice di valutare compiutamente la personalita' del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti; facolta' del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti; sospensione in tal caso del corso della prescrizione;
  • f)applicabilita' delle sanzioni sostitutive delle pene detentive anche in base alla pena irrogabile in concreto;
  • g)previsione che in casi predeterminati possano compiersi atti processuali in assenza dell'imputato minorenne, quando cio' sia necessario per la tutela della sua personalita';
  • h)esercizio facoltativo del potere di arresto in flagranza o di fermo solo per gravi delitti; facoltativita' di misure cautelari personali; potere del giudice di disporre la custodia in carcere solo per delitti di maggiore gravita' e sempre che sussistano gravi e inderogabili esigenze istruttorie ovvero gravi esigenze di tutela della collettivita';
  • i)riduzione della durata massima delle misure di coercizione personale, rispetto a quella prevista dal numero 61) dell'articolo 2; ulteriore riduzione per gli imputati minori di sedici anni;
  • l)previsione che il giudice nell'udienza preliminare possa prosciogliere anche per la non imputabilita', ai sensi dell'articolo 98 del codice penale, e per la concessione del perdono giudiziale; previsione che il giudice stesso possa irrogare le pene pecuniarie e le sanzioni sostitutive e possa adottare, in caso di urgenza e in via provvisoria, provvedimenti civili di competenza dell'autorita' giudiziaria minorile a protezione del minorenne imputato; previsione che contro i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare il pubblico ministero, il difensore, l'imputato, uno dei genitori o il tutore possano proporre opposizione, in termini brevissimi, davanti al tribunale per i minorenni;
  • m)previsione che l'esame dell'imputato minorenne sia effettuato direttamente dal giudice e che le domande poste dalle parti siano rivolte tramite lo stesso;
  • n)attribuzione al magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni di tutti i poteri della magistratura di sorveglianza, compreso quello di concedere la liberazione condizionale;
  • o)esclusione dell'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti penali adottati nei confronti dei minorenni; istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di uno speciale casellario per l'iscrizione dei provvedimenti penali nei confronti dei minorenni nati nel distretto; invio al casellario giudiziale, al compimento del diciottesimo anno di eta', delle iscrizioni dei provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, ed eliminazione di tutte le altre iscrizioni;
  • p)previsione di una data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sul processo a carico di imputati minorenni non superiore a un anno dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 16 marzo 1987

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 52/1995

    Questione infondata
    20 febbraio 1995

    In ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per la impossibilità di un 'simultaneus processus' innanzi al tribunale dei minori, in conseguenza della non operatività della connessione, a norma degli artt. 3, comma 1, lettera a), della legge di delega e 14, comma 2, cod. proc. pen. anche nei casi di reato continuato, tra i procedimenti per i reati commessi quando l'imputato era minorenne e i procedimenti per i reati commessi quando l'imputato era maggiorenne, va respinta l'eccezione di inammissibilità opposta dall'Avvocatura di Stato in base all'assunto che la sommaria esposizione dei fatti, nell'ordinanza di rinvio, non avrebbe consentito di verificare, agli effetti della rilevanza, la sussistenza, nella fattispecie, dell'unitarietà del disegno criminoso. Il giudice 'a quò assume infatti che, nel caso, tra i vari episodi di violenza carnale commessi nell'arco di circa un mese, in danno della medesima persona, sia ravvisabile il vincolo della continuazione, e pertanto, non rientrando nei poteri della Corte sindacare una simile valutazione, la questione deve ritenersi rilevante. red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1987-02-16;81~art3 · fonte su Normattiva