Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 92/1994

    Questione infondata
    15 marzo 1994

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - V. O. n. 468/93. red.: E.M. rev.: S.P.

    Art. 76 cost. · Art. 5 Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale

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  • Ordinanza n. 468/1993

    Questione infondata
    28 dicembre 1993

    Questione sostanzialmente identica ad altra già sollevata nei confronti delle medesime norme (pur se riferita alla delega ad ufficiali di polizia giudiziaria) e dichiarata non fondata. - S. n. 299/1993.

    Art. 76 cost. · Art. 5 Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale

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  • Sentenza n. 299/1993

    Questione infondata
    1 luglio 1993

    La mancata indicazione, nella delega conferita con l'art. 5 della legge n. 81 del 1987 per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale e a quello a carico di imputati minorenni, di principi e criteri specifici, trova adeguata giustificazione nella limitatezza delle finalità da raggiungere, per il conseguimento delle quali è sufficiente che la nuova disciplina si collochi all'interno del nuovo processo penale e dia coerente sviluppo e concreta attuazione ai criteri e principi ispiratori della riforma. Al riguardo, tuttavia, principi e criteri direttivi possono utilmente dedursi dagli artt. 2 e 3 della stessa legge n. 81 del 1987, in particolare dalla direttiva n. 68, che prevede che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia, e dalla direttiva n. 103, secondo cui il processo davanti al pretore deve svolgersi con criteri di massima semplificazione e, tra l'altro, con la garanzia della distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice, dovendosi inoltre tenere in considerazione sia la più volte rilevata carenza di magistrati professionali, sia la esigenza della più possibile sollecita definizione dei processi penali. Esclusa pertanto la prospettata violazione, da parte dell'art. 5 della legge n. 81 del 1987, dell'art. 76 Cost., cade di conseguenza anche la censura mossa, sul presupposto della sussistenza di tale violazione, all'art. 72, primo e secondo comma, r.d. n. 12 del 1941, come sostituito dall'art. 22, d.P.R. n. 449 del 1988, che consente, in base a delega del procuratore della Repubblica, l'esercizio delle funzioni del pubblico ministero, all'udienza dibattimentale pretorile, da parte di ufficiali di polizia giudiziaria. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., degli artt. 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e 72, primo e secondo comma del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449). - Nello stesso senso, su analoghe questioni sorte riguardo alle deleghe conferite, per il processo penale, con l'art. 6 della stessa legge n. 81 del 1987, e per la riforma tributaria, con l'art. 10, secondo comma, della legge n. 825 del 1971, rispettivamente, sent. nn. 68/1991 e 181/1991; su altre questioni, proposte direttamente nei confronti della suindicata disposizione dell'art. 72, r.d. n. 12 del 1941, modificato dall'art. 22, d.P.R. n. 449 del 1988, v. sent. n. 333/1990 e ord. nn. 451/1990, 517/1990, 574/1990 e 59/1991, che con riferimento agli artt. 104, 102, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost., ne hanno dichiarato, rispettivamente, la infondatezza e la manifesta infondatezza.

    Art. 76 cost. · Art. 5 Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1987-02-16;81~art5 · fonte su Normattiva