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Le disposizioni relative all'amministrazione finanziaria saranno intese ad adeguarne l'ordinamento e il funzionamento alle esigenze delle indicate riforme del sistema tributario, a perfezionare i servizi di rilevazione della materia imponibile e a migliorare l'efficienza e il rendimento degli uffici preposti all'accertamento e alla riscossione. Le disposizioni da emanare riguarderanno in particolare:
- 1)l'organizzazione dell'amministrazione centrale, con l'attribuzione di competenze omogenee alle direzioni generali e agli uffici centrali assimilabili, in relazione ai nuovi compiti e secondo i criteri e i principi direttivi stabiliti dagli articoli 1 e 2 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni. Il numero delle direzioni generali non potra' essere aumentato;
- 2)la revisione delle circoscrizioni territoriali ed il riordinamento degli uffici periferici secondo criteri di funzionalita' e di riduzione del costo dei servizi, disponendo anche la soppressione degli uffici non necessari;1
- 3)il riordinamento delle carriere e la revisione dei ruoli organici secondo i criteri stabiliti dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, in relazione alle nuove esigenze dei servizi, con la eventuale fusione o soppressione di carriere e di ruoli e con la determinazione delle relative attribuzioni;
- 4)l'ampliamento dei ruoli organici del personale degli uffici direttamente interessati alla riforma, anche in deroga alle disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, in relazione alle maggiori esigenze degli accertamenti e delle nuove procedure, nonche' per una loro migliore efficienza operativa;1
- 5)il riordinamento delle casse mutue fra il personale, anche con la loro eventuale fusione. L'armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali e la rideterminazione della sfera soggettiva di attribuzione dei medesimi;1
- 6)la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi e dei controlli al fine di evitare adempimenti inutili e duplicazioni di incombenze e di assicurare la maggiore tempestivita' ed efficienza della azione amministrativa, con particolare riguardo ai servizi e alle attribuzioni relativi al versamento diretto dei tributi;
- 7)il decentramento amministrativo secondo i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli atti attribuiti alla competenza degli organi periferici;
- 8)la fusione di uffici e l'unificazione di competenze, relativi alla applicazione dei nuovi tributi, con particolare riguardo a quelli concernenti l'accertamento ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto;
- 9)l'ammodernamento delle attrezzature d'ufficio e la meccanizzazione dei servizi;
- 10)il riordinamento dei servizi centrali e periferici dell'anagrafe tributaria, con particolare riguardo ai compiti di raccolta e di elaborazione su piano nazionale dei dati e delle notizie direttamente o indirettamente indicativi della capacita' contributiva dei singoli soggetti e di smistamento agli uffici preposti all'accertamento e al controllo;1
- 11)la determinazione degli obblighi di segnalazione e di comunicazione dei dati e delle notizie occorrenti per il miglior funzionamento dell'anagrafe tributaria;
- 12)il perfezionamento e la revisione del sistema catastale, con particolare riguardo alle esigenze di attualita' e di flessibilita' e alla disciplina delle iscrizioni e delle volture;
- 13)le attribuzioni della polizia tributaria, in modo che siano esercitate entro limiti chiaramente determinati e tali da assicurarne la cooperazione all'accertamento, alla prevenzione e alla repressione delle violazioni tributarie;
- 14)la istituzione del Consiglio superiore delle finanze con il compito, per incarico del Ministro, di esprimere pareri su questioni generali o comuni a diversi settori e di eseguire lo studio di questioni particolari con formulazione di proposte.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 dicembre 1971, n. 1036
1La L. 6 dicembre 1971, n. 1036, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che " Le disposizioni da emanare in base alla delega legislativa per la riforma tributaria, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, l'abolizione dei tributi indicati al n. II e la revisione di quelli indicati al n. IV dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nonche' quelle previste al n. 16 dell'articolo 10, ai numeri 2, 4, 5 e 10 dell'articolo 11 entreranno in vigore il 1 luglio 1972."
Testo in vigore dal 15 dicembre 1971 al 25 luglio 1972
