Le direzioni generali e gli uffici centrali assimilabili sono ordinati in divisioni o uffici equivalenti ai quali e' assegnata competenza per ampi settori di attivita'. ((Dopo la prima applicazione della presente legge, il numero e le competenze delle divisioni sono stabilite, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente e con il Ministro per il tesoro. Il numero delle sezioni e le rispettive competenze sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Gli uffici periferici dello Stato sono istituiti con legge, anche ai fini della determinazione delle qualifiche dei funzionari dirigenti da preporre alle loro direzioni. Gli uffici periferici equiparati a direzioni generali sono ordinati in divisioni o uffici equiparati e questi in sezioni. Il numero delle divisioni, in cui sono ordinati gli uffici periferici equiparati a direzioni generali e le loro competenze, ed il numero delle sezioni in cui sono ordinate le divisioni e le loro competenze, sono stabiliti nei modi previsti per le divisioni e le sezioni delle amministrazioni centrali nel secondo e terzo comma precedenti)). Di norma la determinazione del numero delle divisioni e l'istituzione dei servizi, contemplate dai precedenti commi, non puo' comportare l'aumento dei ruoli organici delle qualifiche di ispettore generale ammessi per ciascun Ministero dai provvedimenti legislativi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 10 novembre 1970

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 86/1975

    Questione infondata
    16 aprile 1975

    dichiara: a) la inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 del d.l.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, recante "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale", degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento d…

    Art. 2 cost. · Art. 6 cost. · Art. 39 cost. · Art. 45 Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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