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Nei primi due anni dall'entrata in vigore della nuova tariffa il Governo e' inoltre autorizzato a sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi contemplati dalla tariffa medesima o ad applicarli in misura ridotta in relazione alla situazione dei mercati e alle esigenze degli approvvigionamenti, dei consumi e della riattrezzatura dell'economia nazionale. 1 2 Le sospensioni di cui al comma precedente non possono andare oltre il terzo anno dall'entrata in vigore della nuova tariffa.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 dicembre 1952, n. 1846
1La L. 7 dicembre 1952, n. 1846 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che" L'autorizzazione al Governo di sospendere o di ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e' prorogata a tutto il 14 luglio 1954 per i fini previsti nell'articolo medesimo."
L. 3 novembre 1954, n. 1077
2La L. 3 novembre 1954, n. 1077 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione dell'art. 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993, che autorizza il Governo a sospendere i dazi della vigente tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta, e' prorogata a tutto il 14 luglio 1956 per i fini previsti dall'articolo medesimo."
Testo in vigore dal 12 dicembre 1954 al 2 aprile 1957
