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Nei primi due anni dall'entrata in vigore della nuova tariffa il Governo e' inoltre autorizzato a sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi contemplati dalla tariffa medesima o ad applicarli in misura ridotta in relazione alla situazione dei mercati e alle esigenze degli approvvigionamenti, dei consumi e della riattrezzatura dell'economia nazionale. 1 2 3 Le sospensioni di cui al comma precedente non possono andare oltre il terzo anno dall'entrata in vigore della nuova tariffa.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 dicembre 1952, n. 1846

1

La L. 7 dicembre 1952, n. 1846 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che" L'autorizzazione al Governo di sospendere o di ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e' prorogata a tutto il 14 luglio 1954 per i fini previsti nell'articolo medesimo."

L. 3 novembre 1954, n. 1077

2

La L. 3 novembre 1954, n. 1077 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione dell'art. 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993, che autorizza il Governo a sospendere i dazi della vigente tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta, e' prorogata a tutto il 14 luglio 1956 per i fini previsti dall'articolo medesimo."

L. 6 marzo 1957, n. 68

3

La L. 6 marzo 1957, n. 68 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " La disposizione dell'art. 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993, che autorizza il Governo a sospendere i dazi della vigente tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta, e' prorogata a tutto il 31 dicembre 1958 per i fini previsti nell'articolo medesimo."

Testo in vigore dal 2 aprile 1957 al 22 settembre 1959

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 2 aprile 1957

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1954 al 2 aprile 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 marzo 1957, n. 68

    La L. 6 marzo 1957, n. 68 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " La disposizione dell'art. 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993, che autorizza il Governo a sospendere i dazi della vigente tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta, e' prorogata a tutto il 31 dicembre 1958 per i fini previsti nell'articolo medesimo."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-12-24;993~art2 · fonte del testo