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Nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze saranno stanziati i fondi necessari per i lavori inerenti alla emanazione della nuova tariffa doganale e per il funzionamento della segreteria tecnica della Commissione anzidetta. A capo di tale segreteria sara' chiamato un funzionario dell'Amministrazione centrale delle finanze di grado 5°, che sara' all'uopo collocato nella posizione di fuori ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti. Per il funzionamento della segreteria la Commissione puo' avvalersi dell'opera di estranei all'Amministrazione dello Stato nei limiti e con la modalita' e col trattamento economico che saranno determinati con decreti da emanarsi dal Ministero delle finanze, di concerto con quello del tesoro. Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, del previsto importo di quattro milioni sara' fatto fronte con una corrispondente diminuzione dello stazionamento del capitolo 205, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1949-50, concernente "costruzione di caselli doganali, ecc.". Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1950 al 22 dicembre 1952
